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Microchip obbligatorio per Cani e Gatti - Cosa dice la Legge

- Categoria: News , Stile

Microchip obbligatorio per Cani e Gatti - Ecco cosa dice la Legge

La Legge n. 281 del 14 agosto 1991 sancisce l’obbligo per i proprietari di identificare tramite l’applicazione del microchip sottocutaneo al lato sinistro del collo i propri cani ed iscriverli all’anagrafe canina regionale informatizzata (ACIR). Prima dell’entrata in vigore della legge n. 281 del 1991, le regioni avevano autonomamente istituito una sorta di anagrafe regionale che prevedeva il tatuaggio di un codice alfanumerico (in genere composto dalla sigla della provincia ed un numero progressivo) sulla faccia interna del padiglione auricolare sinistro ed una identificazione anagrafica cartacea del cane e del suo proprietario, annotata su un registro locale prestampato.

Con questi presupposti era oggettivamente difficoltoso risalire dal tatuaggio (che spesso con il passare del tempo risultava poco leggibile) al proprietario che andava ricercato esaminando in maniera certosina, pagina per pagina il registro, sempre che si riuscisse a definire con certezza in codice tatuato del cane. Per fortuna la legge n. 281 del 1991 oltre ad istituire l’obbligo del microchip (in sostituzione del più invasivo tatuaggio), ha provveduto a creare l’anagrafe informatizzata che consente ai Medici Veterinari ASL e ai Medici Veterinari Liberi Professionisti autorizzati, di rintracciare agevolmente e rapidamente il binomio cane/proprietario semplicemente eseguendo la ricerca del n. di microchip nella banca dati dell’anagrafe. In realtà la finalità mal celata della legge sul microchip è quella di contrastare l’abbandono. Il ritrovamento di un cane microchippato di cui non sia stata denunciata la perdita di possesso, potrebbe far configurare un tentativo sanzionabile di abbandono. In questo la legge ha per certi versi “fallito”: nessun proprietario microchippa il proprio cane per abbandonarlo, anzi i proprietari ci tengono a microchippare il proprio cane per essere tutelati da eventuali furti ed avere maggiori possibilità di ritrovare il proprio animale in caso di smarrimento. In questa ultima ottica la Legge 281 del 1991 si è dimostrata estremamente valida. Nel 2003 la CE ha disposto le norme, prontamente recepite dai paesi membri della comunità, con cui si estende ai gatti ed ai furetti l’obbligo del microchip sottocutaneo e censimento anagrafico, oltre l’obbligo del passaporto rilasciato dalle ASL, per gli spostamenti all’estero degli animali da compagnia.

Anche l’ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) ha sostituito il vecchio tatuaggio con il microchip per l’identificazione dei cuccioli per cui viene richiesto il rilascio del certificato ROI (Registro Origini Italiane) noto anche come pedigree. In pratica, al momento della dichiarazione di nascita dei cuccioli l’ENCI richiede la certificazione di avvenuto microchippagio dei singoli cuccioli ed il loro corrispondente n. di microchip che sarà riportato sul pedigree e sarà anche utilizzato per l’iserimento nell’anagrafe informatizzata. Oltre che un obbligo di legge, l’applicazione del microchip e la relativa schedatura nell’anagrafe serve ad identificare in maniera inequivocabile il soggetto a cui corrisponde il suo proprietario/responsabile. In caso smarrimento dell’animale, chiunque lo trovi deve solo recarsi all’ufficio Veterinario della ASL o da un Medico Veterinario autorizzato che provvederanno a rilevare con apposito lettore il codice del microchip, grazie al quale, collegandosi in rete, si potrà risalire al proprietario/responsabile, consentendo il ricongiungimento del cane alla sua famiglia. Il microchip NON E’UN LOCALIZZATORE SATELLITARE, quindi non serve a localizzare geograficamente il soggetto ma permette di identificarlo univocamente e associarlo alla persona che ne è responsabile.

Il microchip può essere applicato presso l’ASL competente per territorio (talvolta in campagne di sensibilizzazione con prezzi calmierati) o presso un Medico Veterinario libero professionista autorizzato (a prezzi convenzionati imposti). In entrambi i casi l’applicazione del microchip deve avvenire entro e non oltre i due mesi di vita del cane. Dopo questo periodo si è soggetti a multa, così come detenere un cane senza microchip espone il proprietario a sanzioni. Applicato il microchip e registrata l’applicazione in anagrafe, il proprietario risulterà il responsabile del proprio animale. In caso di decesso dell’animale o di sua cessione ad altri, il proprietario dovrà comunicare la variazione (morte o cessione), operazione di semplice esecuzione presso l’ASL competente per territorio o presso un Medico Veterinario privato autorizzato. In caso di cambio di residenza del binomio animale-proprietario in altra regione, quest’ultimo dovrà comunicare il cambio prima alla regione di provenienza da cui otterrà un nulla osta con cui si dovrà recare all’ufficio Veterinario ASL della regione ospitante per una re-iscrizione dell’animale all’anagrafe della nuova regione di residenza.

La non osservanza della procedura di trasferimento inter-regionale espone il proprietario al rischio di pesanti sanzioni pecuniarie. Qualsiasi cessione e a qualsiasi titolo (dono, vendita, affido ecc.) deve avvenire solo dopo l’applicazione del microchip e deve essere accompagnata dalla variazione di proprietà, pratica di semplice esecuzione che prevede la contestuale compilazione e firma di accettazione, da parte di chi cede e da parte di che accetta di essere il nuovo responsabile del cane, il tutto controfirmato da un Medico Veterinario autorizzato o dal Medico Veterinario della ASL competente per territorio che provvedono a rettificare i dati nel sito dell’anagrafe.

In sintesi le principali cose da sapere sul microchip sono:
-L’applicazione del microchip è OBBLIGATORIA
-L’applicazione del microchip deve avvenire entro i due mesi di vita
-Qualsiasi cessione (adozione, vendita, dono, ecc.) deve avvenire solo dopo regolare applicazione del microchip e relativo inserimento dei dati animale/proprietario in anagrafe
-In caso di cessione di un cane già microchippato va compilato dalle parti e controfirmato dal Medico Veterinario accertatore il modulo di variazione di proprietà. Lo stesso Medico Veterinario accertatore provvederà ad aggiornare la variazione di proprietà nell’anagrafe informatizzata.
-In caso di decesso dell’animale, l’evento va comunicato alla ASL competente o al Medico Veterinario che ha applicato il microchip che provvederanno ad aggiornare l’anagrafe informatizzata.
-Il soggetto microchippato non è rintracciabile con i sistemi satellitari ma se ritrovato è facilmente identificabile e grazie al codice del microchip è possibile risalire al suo proprietario/responsabile (quello che risulta nell’anagrafica ragionale)
-Talvolta può capitare che il microchip si smagnetizza e non risulta più leggibile il codice. In questi casi il Medico Veterinario ASL o il Medico Veterinario autorizzato, certificano il non funzionamento del microchip, provvedono ad applicarne uno nuovo e si occupano di apportare le dovute correzioni nell’anagrafe.
- Le dimensioni ridotte del microchip che variano da 12x3,0 mm (microchip) a 0,8x1,4 mm (mini microchip), rendono l’applicazione una pratica indolore, riconducibile ad una banale iniezione sottocutanea (tipo vaccinazione). La lettura del microchip, a prescindere dalle dimensioni normali o mini, restituisce un codice numerico a 15 numeri che è unico, non si ripete in nessun altro microchip e consente di risalire rapidamente ai dati anagrafici dell’animale e del suo proprietario.

Dott. Diego Boscia

Centro Veterinario degli Ulivi

Viale Federico II di Svevia - 70023 - Gioia del Colle

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